Legitimatio ad causam e litisconsorzio, facoltativo o necessario, nei casi di ricorso contro l’ente creditore o contro l’agente della riscossione alla luce della Sentenza della CTR di Napoli n. 5685/32/14 del 23 maggio 2014


In tutti i casi in cui un soggetto decide di impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria competente, un atto della riscossione rientrante nell’elenco di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la legittimazione processuale passiva (la legitimatio ad causam, attiva e passiva cioè nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, che si ricollega al principio di cui all’art. 81 cpc, inteso a prevenire una sentenza inutiliter data) spetta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero all’Agente della riscossione, a seconda della natura delle contestazioni sollevate. Nello specifico, se i motivi alla base del ricorso si riferiscono alla legittimità propria della pretesa vantata dall’Amministrazione finanziaria e, dunque, la liceità dell’attività da quest’ultima conclusa prima della formazione del ruolo, l’impugnazione  deve essere diretta, senza dubbio alcuno, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente; viceversa, se i vizi eccepiti dal debitore riguardano esclusivamente la formazione della cartella o eventi a questo successivi, si pensi, a titolo di esempio, al mero vizio di notifica, e, pertanto, ineriscono all’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo, legittimato passivo è l’Agente della riscossione incaricato. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con Equitalia S.p.A., nella Circolare 12 aprile 2012, n. 12/E, contenente le indicazioni operative per […]

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