Corte di Cassazione Civile 11/6/2014 n. 13165
Riscossione coattiva contributi consorzi di Bonifica – utilizzo del ruolo – necessità – norme accertamento e riscossione tributi locali – inapplicabilità La riscossione dei contributi di bonifica deve avvenire secondo la disciplina stabilita per l’imposte dirette e il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili in discorso, erano già in questo modo coattivamente richiesti. La inapplicabilità alla riscossione dei contributi di bonifica della disciplina prevista per i tributi di esclusiva competenza degli enti locali, si ricava dalla circostanza che il sistema di esecuzione coattiva di cui alla L. n. 296, art. 1, comma 161 e segg., presuppone necessariamente la preventiva notificazione di atti impositivi, laddove invece la riscossione dei contributi di bonifica avviene mediante ruolo, con sola notificazione della cartella. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l’impugnata sentenza n. 84/03/10, depositata il 3 giugno 2010, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, confermava la decisione n. 49/02/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera che aveva annullato la cartella n. (OMISSIS) con la quale il Concessionario procedeva alla riscossione di contributi consortili dovuti dalla contribuente Immobiliare […]
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