Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata in edilizia, la responsabilità è sempre di chi fattura.
corte-cassazione-sentenza-3291-2012[1] ordinanza 3167.12] Il legislatore tributario, sin dalla prima emanazione del Dpr 633/1972, ha creduto opportuno immaginare un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell’edilizia, diversificando, all’interno di queste, fra operazioni di cessione di beni finiti, di cessione di materie prime e semilavorate per l’edilizia e di prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d’appalto. L’applicazione dell’aliquota ridotta è limitata a quei beni (“beni finiti”) acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni “agevolate”, sia che questo soggetto costruisca “in economia” o che costruisca una casa di abitazione con le caratteristiche non di lusso, Da ciò discende che gli stessi beni che non si trovino in tali condizioni, non possono beneficiare dell’aliquota ridotta. Quindi chi emette la fattura è l’unico responsabile della correttezza dell’aliquota Iva, applicata alla cessione o alla prestazione, anche quando dipende da informazioni o dichiarazioni fornite dal cessionario. È quanto emerge in due recenti pronunce della Cassazione. La sentenza n. 3291/12 rilegge in questi termini l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata in edilizia. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impresa, sapendo di realizzare un edificio privo dei requisiti cosiddetti “non di lusso” e in virtù anche della metratura costruita, avrebbe […]
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