Corte di Cassazione Sez. 6 Ordinanza n. 3174 del 22 gennaio 2015
TARSU – GARAGE – ART. 62 COMMA 1 D.Lgs. 507/1993 – PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ALLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI – SUSSISTE Presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ( art. 62 I comma dlgs. 507/93). Ai sensi dell’art. 62 , II comma d.lgs. cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche’ risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita’ nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione . L’ art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad […]
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