CORTE DI CASSAZIONE Sez. 5 Sent. 2921 del 13 Febbraio 2015


TARSU – esenzione art. 49 lettera a)D.Lgs.507/1993 non sussite – esenzione subordinata alla devoluzione gratuita degli impianti al termine del rapporto da parte dell’impresa concessionaria/appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento al comune – sussiste La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non ha diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993, trattandosi non di appalto d’opera, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari e non può sostenersi che l’occupazione sia direttamente riconducibile all’ente locale; l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto,l’occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli “impianti adibiti al servizio”in questione rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell’art. 49, che tuttavia subordina l’esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio. Testo della sentenza

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