Corte di Cassazione Sentenza 11/3/2015 n. 4818


Impugnazione cartella esattoriale – impugnabilità per vizi propri quale primo atto di cui il contribuente ha conoscenza – sussiste La cartella esattoriale non può essere impugnata per vizi che attengono l’atto di accertamento , potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell’atto e non sul merito , a meno che l’atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell’accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta . Il giudizio relativo all’accertamento e il procedimento contro la cartella sono due giudizi distinti e separati in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di mento relativi all’avviso di accertamento i quali possono essere proposti soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, si che sussiste tra le due cause diversità della “causa petendi” e del “thema decidendum”  In fatto e in diritto La CTR di Napoli, con la sentenza n. 33/34/2013, depositata in 4.3.2013, accoglieva l’appello proposto da C.G. contro la cartella di pagamento relativa a ICI per l’anno 2002. Rilevava che il giudice di primo grado non aveva considerato la carenza di legittimazione della contribuente, risultando il terreno […]

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