Cassazione: Ordinanza n. 4002 del 13.03 2012
Cassazione: Ordinanza 4002 del 13.03 2012 Ricorso alla Commissione tributaria – Decorrenza dei termini per il deposito La Corte, aderendo a un recente orientamento, ha affermato che “ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente (v. Cass. 12815/08, 9173/11)”. L’assenza di una specifica previsione, sia nel giudizio di primo grado sia in appello (per il rinvio dell’articolo 53, comma 2, all’articolo 22, Dlgs 546/1992), ha dato luogo a due diversi orientamenti in seno alla stessa Corte di cassazione. E in tale contrasto di giurisprudenza si nota nell’indirizzo seguito dal relatore rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Collegio nel caso sottoposto al suo esame. Nella relazione emerge una documentata discordanza interpretativa sulla materia, che aveva la consuetudine di stabilire la tempestività o meno della costituzione in appello, a far a data dalla spedizione del ricorso, e non a quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario. Ciò in quanto la decorrenza del termine di trenta giorni per la […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza