Corte di Cassazione Sentenza n. 8184 del 22 aprile 2015 Rifiuti speciali – onere della prova – incombe sul contribuente


Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente

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