La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità delle norme che attribuiscono alle Soprintendenze poteri autorizzatori in materia di occupazioni di suolo pubblico delle aree di valore storico, artistico, paesaggistico per l’esercizio di attività commerciali ed artigianali


Con la sentenza n.140/2015, pubblicata nella Gazz. Uff. n.28 del 15 luglio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità di alcune norme modificative del Codice dei beni culturali ed ambientali (decr. Legisl. n.42/2004) in materia di occupazione di aree pubbliche di valore artistico, storico e paesaggistico per l’esercizio di attività commerciali ed artigianali. Si tratta degli articoli 2 bis e 4 bis del D.L.n.91/2013 e degli articoli 4 e 16 c. 5-6 del D.L. n.83/2014 i quali hanno introdotto il potere delle Direzioni Regionali e delle Soprintendenze ai beni culturali ed architettonici per il rilascio di autorizzazioni ad occupare aree pubbliche della specie suddetta, che la Corte ha dichiarato incostituzionali nella parte in cui non viene prevista l’intesa tra Stato e Regioni ed in assenza di strumenti idonei a garantire una leale concorrenza tra i due Organismi. La conseguenza di tale pronuncia è che per il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico al servizio di attività commerciali od artigianali (ad esempio con elementi di arredo, quali gazebo, fioriere ecc.) la cui competenza rimane attribuita ai Comuni per effetto dell’art. 54 del decr.legisl. n.267/2000, viene escluso il potere autorizzatorio delle Soprintendenze. Testo integrale della sentenza

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »