La Cassazione riconosce al Comune la legittimazione ad impugnare dinanzi al giudice tributario la rendita catastale ed il classamento delle unità immobiliari esistenti nel proprio territorio
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15201/2015, ha preso in esame la questione della giurisdizione tributaria concernente le controversie riguardanti l’attribuzione della rendita catastale ed il classamento, alla luce dell’articolo 2, secondo comma, del decr.legisl.n. 546/1992. La Corte ha affermato che la precisazione contenuta nella norma che indica “le controversie promosse dai singoli possessori” non è diretta a circoscrivere l’ampiezza della giurisdizione, escludendo altri soggetti che da tale disposizione vedrebbero lesa la tutela del proprio interesse , in contrasto con il comma 1 , articolo 24 della Costituzione. Pertanto, va riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario anche nel caso in cui la rendita catastale attribuita ed il classamento siano impugnati dal Comune nel cui territorio insista l’immobile. Testo dell’ordinanza
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