ICI e scuole paritarie cattoliche, commento alle sentenze 14225 e 14226 2015 delle Corte di Cassazione e spunti di riflessione


La vicenda processuale delle due sentenze riguarda la stessa tematica, ovvero la richiesta di pagamento dell’ICI formulata dal Comune di Livorno, per gli anni che vanno dal 2004 al 2009 e che ha come soggetti passivi due enti religiosi che svolgono l’attività scolastica e chiedono l’esenzione dal tributo. Molto interessante è l’analisi delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo per stabilire quale di essa era applicabile negli anni oggetto del contenzioso. L’originaria formulazione della norma è prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n.  504 del 1992 e coordinata con l’art. 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222 che definisce le attività di religione e culto; A “completare” il quadro giuridico si è aggiunto il comma 2-bis, dell’art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. ICI, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; tale norma a giudizio della Corte è di carattere innovativo e non interpretativo e risulta essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato e sulla concorrenza, tanto che avrebbe dovuto essere disapplicata se fosse rimasta in vigore ed anche per questo ha […]

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