Prestazioni aggiuntive – Limiti – Sentenza Consiglio di Stato n. 3573/2015
Con la sentenza n. 3573/2015, depositata il 16/7/2015, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha rilevato che i servizi aggiuntivi che i concorrenti possono offrire in sede di gara debbono riguardare prestazioni che non siano una mera duplicazione di quelle già comprese nell’oggetto principale del contratto, del quale debbono costituire un miglioramento, senza ampliarne l’ambito, né snaturarne la portata. Testo della sentenza
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