Legittima secondo il TAR Lazio la determinazione delle tariffe COSAP in base alla classificazione ed alla importanza delle strade
La sentenza n. 11036/2015 del TAR LAZIO – Sez: II ter – depositata il 3/9/2015 – ha preso in esame il ricorso proposto avverso la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014 con la quale è stato modificato il Regolamento COSAP con la determinazione di nuovi coefficienti moltiplicatori, che gli operatori hanno ritenuto ingiusti e sproporzionati. In primo luogo il TAR ha affermato la propria competenza a decidere la controversia in quanto la stessa riguarda la verifica dell’azione discrezionale del Comune sull’intera economia del rapporto concessorio, non venendo in rilievo gli aspetti meramente patrimoniali, che esulano da tale discrezionalità . Riguardo alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, il Collegio giudicante ha rilevato che il canone osap non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a colpire il beneficio economico che le aziende conseguono per l’occupazione degli spazi pubblici a scopo commerciale e, quindi, la sua misura, disciplinata dall’articolo 63 del decr.legisl. n.446/1997, va quantificata in base all’importanza delle aree e degli spazi, tenendo conto dell’entità della occupazione, del valore economico dell’area e del sacrificio imposto alla collettività . Appare logico  che maggiore è il pregio dell’area e maggiore il beneficio per l’operatore e, quindi, la […]
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