I chiarimenti dell’ANAC sulle centrali di committenza – La esclusione per le concessioni di servizi


L’ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione) con la determinazione n.11/2015 del 23 settembre interviene a fornire indicazioni interpretative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3 bis, del decr.legisl. n.263/2006 sui contratti pubblici. L’intervento nasce dalla necessità di ulteriori chiarimenti in ordine alle disposizioni che prevedono per i comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza in forma aggregata per affidamenti di importo superiore ai 100.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie di rilevanza economica. Il tema ha suscitato una serie di dubbi in ordine all’ambito soggettivo di applicazione, specie per il proliferare delle società partecipate dei comuni, in relazione all’ambito oggettivo. Con riferimento alle società partecipate, la determinazione ha osservato che nel caso di possesso del 100 per cento del capitale sociale da parte dell’ente (società in house) il rapporto tra società pubblica ed ente di appartenenza è riconducibile (secondo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 3/3/2008) alla delegazione interorganica, con la conseguente esclusione dall’applicazione della disciplina per l’affidamento degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 263/2006 e la società in house può essere destinataria di affidamenti diretti dall’ente pubblico. Riguardo alle concessioni, poi, l’ANAC ribadisce la sottrazioni agli obblighi del codice dei contratti […]

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