Il baratto amministrativo nella nota di chiarimenti dell’IFEL del 16 ottobre 2015


In risposta ai quesiti pervenuti all’IFEL sull’applicazione delle disposizioni riguardanti il c.d. baratto amministrativo,  sono stati forniti alcuni chiarimenti volti al corretto inquadramento di tale istituto, disciplinato dall’art. 11 c.2 del D.Lgs. n. 23/2011 e successivamente dall’art. 24 del D.L. n.133/2014. Tale articolo 24 dispone che i Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi sul territorio su progetti presentati da cittadini singoli o associati, concedendo a costoro riduzioni o esenzioni di tributi per un periodo limitato e definito. L’IFEL ha richiamato l’attenzione sui criteri rigidi che la norma pone ai fini del riconoscimento della agevolazione o dell’esenzione dal pagamento di tributi locali a fronte di servizi all’Amministrazione, la cui adozione mediante apposita delibera deve rispettare i seguenti principi: individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni; attività oggetto del “baratto”; tributi rispetto ai quali può essere deliberata la concessione dei benefici. Inoltre, la Nota esprime il parere che la delibera, di competenza del Consiglio Comunale, venga adottata nell’esercizio del potere regolamentare attribuito all’Ente dall’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997. Testo integrale Nota IFEL

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