Scende il tasso degli Interessi legali: 0,2% a partire dal 1° gennaio 2016


Ai sensi dell’art. 1284 del codice civile il Ministro del Tesoro, con proprio decreto  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente, può modificare annualmente la misura dell’interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Con il decreto 11 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 15 dicembre 2015 n.291, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato il saggio di interesse legale, con decorrenza dall’1 gennaio 2016 , fissandolo nella misura dello 0,2% (rispetto allo 0,5% del 2015). Ricordiamo che nel campo della fiscalità locale il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d’imposta (D.Lgs 504/1992 per l’ Ici; D.Lgs 507/1993 per l’imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti). A partire dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165 Legge n. […]

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