Risponde con gli amministratori comunali del danno erariale il concessionario delle entrate che non riversa al Comune le somme riscosse


La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza del primo luglio 2015, depositata il 13 gennaio 2016, nell’affrontare un recente e noto caso di cronaca, porta all’attenzione argomenti di estrema attualità ed interesse, soprattutto per quegli Enti locali che, nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52 comma 5 lett. B) del decr.legisl, n. 446/1997, optano per l’affidamento a soggetti terzi del servizio di riscossione delle rispettive entrate mediante appositi contratti di servizio. Come noto, l’instaurazione di un rapporto di servizio di natura concessoria non esclude il dovere di controllo degli amministratori comunali in merito al corretto operare del rispettivo concessionario e ciò maggiormente quando il soggetto affidatario del servizio risulti essere una società c.d. in house, a totale partecipazione pubblica e soggetta al potere-dovere di controllo e coordinamento dell’Ente partecipativo. La questione dapprima affrontata dalla Corte riguarda la responsabilità della società concessionaria del servizio di riscossione dell’entrate nei confronti dell’Ente, in caso di danno derivante dal mancato riversamento al medesimo delle somme riscosse dai contribuenti e ciò contravvenendo al dovere primario alla stessa facente capo, configurando una commissione di gravi abusi ed irregolarità nella gestione del servizio, sanzionata, per quanto riguarda le società iscritte all’Albo […]

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