Le aree fabbricabili possono essere pertinenze?
Con riferimento all’ICI e all’IMU, affinché un’area edificabile sia considerata pertinenziale, è necessario indicarlo espressamente nelle relative dichiarazioni, pena il mancato assoggettamento della pertinenza al regime fiscale dell’immobile principale. Alcuni Comuni hanno accolto le richieste di contribuenti che hanno inteso considerare pertinenziale all’abitazione un terreno che il PRG identificava come edificabile, qualora il terreno sia recintato assieme alle abitazioni ed effettivamente utilizzato come giardino. Altri Comuni hanno ritenuto invece che, qualora il terreno esprimesse un reale e autonomo potenziale edificatorio e non fosse stato inserito nel calcolo della superficie o volumetria edificabile dell’abitazione, non era opportuno considerarlo pertinenza, conservando un suo autonomo valore venale. Ci si è quindi sempre trovati di fronte ad orientamenti e comportamenti oscillanti, molte volte determinati dalla diversa e specifica essenza delle situazioni di fatto. In tema di tassabilità delle aree edificabili pertinenziali ai fini ICI, le sentenze della Cassazione n. 10090/12 e 19638/09 hanno escluso l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali nel caso in cui si verifichi la “destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 del codice civile”, confermando così che alle pertinenze si applica il medesimo regime fiscale dell’immobile principale. Tali sentenze, tuttavia, hanno […]
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