L’abitazione principale e le pertinenze in ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


La Circolare n. 3/E in data 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate fornisce risposta  a varie  questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili legate all’applicazione del TUIR n.917/1986. Si ritiene utile richiamare l’’attenzione sul contenuto della Circolare in merito alla individuazione della ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE, per i riflessi nei confronti dei relativi tributi comunali. Sul concetto di ABITAZIONE PRINCIPALE  viene richiamato il contenuto dell’articolo 817 del codice civile che  individua l’immobile “nel quale la persona fisica che lo possiede, a titolo di proprietà od altro diritto reale, od i suoi familiari dimorano abitualmente”. Vengono definite “pertinenze” sempre per l’articolo 817 c.c. le cose destinate   in modo durevole al servizio od ornamento di un’altra cosa”. Pertanto, il requisito oggettivo che caratterizza il vincolo pertinenziale risiede nella strumentalità e complementarietà tra il “bene principale e quello accessorio”, mentre il requisito soggettivo risiede nella volontà del proprietario del bene principale, o titolare di un diritto reale sul medesimo, di destinare in maniera durevole il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale. Naturalmente, la interpretazione va coordinata con la disciplina contenuta per le fattispecie in esame nella normativa riguardante  l’IMU e la TASI, in particolare l’art. 13 del […]

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