L’iscrizione del cittadino all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia
Corte di Cassazione sentenza n. 5382 del 4.04.2012 Cassazione sentenza n. 14434 .2010[1] Il sistema tributario italiano, è noto, adotta il principio di tassazione su base mondiale secondo cui si assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti da parte di una persona fisica residente e non solo quelli prodotti nel territorio dello Stato. Tale principio, disciplinato dall’articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è strettamente correlato con il concetto di residenza fiscale. Un soggetto non residente fiscalmente in Italia infatti dovrà corrispondere le imposte in Italia solo per i redditi ivi prodotti. Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Era sin qui sufficiente rispettare una sola delle tre condizioni previste dall’articolo 2 perché una persona fosse considerata residente, anche fiscalmente in Italia. Per la Cassazione, seguendo le linee definite dalla precedente sentenza n.14434 del 2010, vi è ora una prevalenza della sostanza sulla forma e la sola cancellazione all’anagrafe della residenza in […]
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