TIA e IVA nella Cassazione del 2016
Niente di nuovo sul fronte TIA: una Cassazione a sezioni unite per ribadire quanto già detto in passato con la Corte Costituzionale 238/2009 e 64/2010. Il ricorrente, gestore pubblico di una rilevante realtà, chiedeva una pronuncia sulla supposta assenza, acclarata dal giudice ordinario, di un rapporto sinallagmatico tra il servizio di smaltimento dei rifiuti e la controprestazione gravante sugli utenti. La determinazione del corrispettivo prescinderebbe dal rapporto sinallagmatico, in quanto, la nozione di corrispettivo ai fini IVA, andrebbe correlata non alla nozione civilistica di contratto sinallagmatico, bensì ad un collegamento economicamente valutabile. La decisione del tribunale sarebbe sorda di fronte all’interpretazione della sesta direttiva Iva offerta dalla Corte di Giustizia Europea che avrebbe, a tal fine, ritenuto rilevante l’assenza economica dello scambio tra le prestazioni e non la cornice negoziale o autoritativa entro la quale lo stesso si realizza. La decisione della Corte, con pronunciamento a sezioni unite, non accoglie le riflessioni, per nulla peregrine, del ricorrente. La Cassazione ribadisce quanto già detto in diverse pronunce del 2012 secondo cui, la tariffa del d. lgs. 22/97 non è assoggettabile all’IVA in quanto ha natura tributaria in assenza di volontarietà del rapporto tra le parti, mentre l’IVA mira a colpire una […]
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