È possibile per il Comune l’unica gara per la scelta del socio privato e l’affidamento del servizio pubblico alla società mista


Con la sentenza n. 1028 del 15 marzo 2016, il Consiglio di Stato – Sez. V – ha ritenuto legittimo da parte del Comune l’affidamento di un servizio pubblico ad una società mista nel corso della stessa gara svolta per la scelta del socio privato. La motivazione si basa sul principio, ribadito sia dalla giurisprudenza comunitaria che dallo stesso Consiglio di Stato, per effetto del quale la differenza tra società in house e società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell’amministrazione, mentre la società a partecipazione pubblica-privata presuppone la creazione di un nuovo modello organizzativo che deve soggiacere alle regole della competività, sia pure in unico contesto, sia per la scelta del socio che per la gestione del servizio. Conseguenza della diversa configurazione tra le due forme organizzative,  la possibilità per la società in house di acquisire direttamente dall’Ente la gestione del servizio, mentre per la società mista sussiste l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica nella quale i criteri per la scelta del socio privato si riferiscano non solo al capitale conferito ma anche alle capacità tecniche ed alle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni specifiche richieste per la gestione del servizio. […]

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