Le quietanze per il pagamento delle sanzioni del Codice della Strada sono esenti dall’imposta di bollo


Un Comune ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo sulle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada presso gli Uffici della Polizia Locale. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, ha chiarito che debba ritenersi applicabile la disposizione dell’articolo 5, comma 4, della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, che esenta in modo assoluto tra l’altro “atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche….”.  Ha ritenuto altresì che la sanzione in questione, essendo irrogata nell’esercizio di una potestà amministrativa, debba essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali indicate nell’articolo suddetto. Si tratta, sempre ad avviso del Ministero,  di una deroga al principio contenuto nell’articolo 13 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n.642/1972 che fissa in 2 euro la misura del bollo per ogni esemplare delle ricevute o quietanze rilasciate dal creditore o da altri a liberazione di una obbligazione pecuniaria.

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