Senza notifica della violazione al codice della strada l’opposizione alla cartella entro trenta giorni


La Cassazione ha preso in esame il ricorso proposto nei confronti del Comune di Roma e di Equitalia avverso la decisione del Tribunale di Roma in sede di appello, avente ad oggetto l’opposizione ad una cartella esattoriale di pagamento  emessa per violazione del codice della strada, fondata sulla mancata notifica del verbale di accertamento  e sulla estinzione del diritto alla pretesa da parte dell’ente impositore. Con la sentenza n. 12412/2016, pubblicata il 16/6/2016, la Sezione III Civile della Cassazione ha ritenuto di non discostarsi dai principi giurisprudenziali prevalsi presso la Corte, in base alla quale,  in materia di violazioni alle norme del codice della strada, l’opposizione con cui si deduce l’illegittimità della cartella in ragione dell’omessa notifica del sotteso verbale di accertamento, per effetto dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n.250/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla notifica della cartella stessa, in quanto l’impugnativa ha funzione “recuperatoria” ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione, anche se […]

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