Il sequestro conservativo dell’immobile in sede penale non comporta l’esclusione dall’ICI


In relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI emesso dal Comune di Montecompatri per due fabbricati sottoposti a sequestro  preventivo e conservativo in sede penale, la CTR, confermando la decisione della CTP, aveva affermato la legittimità dell’Atto. Sul ricorso della contribuente la Cassazione, con la sentenza della Sez. VI Civ. n.14678/2016, pubblicata il 18 luglio 2016, ha ritenuto in primo luogo   inammissibile il motivo di censura riguardante il mancato rispetto delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 156/E del 2000, 195/E del 2003 e 67/R del 22007, in quanto trattasi di atti amministrativi interni, non aventi natura normativa, la cui violazione non è denunciabile in Cassazione, come affermato e ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte. Non è altresì invocabile, a giudizio della Cassazione, la violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 597/1973, che riguarda le imposte dirette e non risulta quindi applicabile in materia di  ICI. Nel merito, è stato rilevato che riguardando l’accertamento ICI due immobili sottoposti in sede penale al sequestro preventivo e conservativo, debba trovare conferma il principio espresso dalla Corte (sent. N. 22216 del 30(10/2015) secondo cui in tema di ICI il proprietario degli immobili oggetto di sequestro è soggetto passivo dell’imposta, atteso che il presupposto impositivo è […]

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