L’Iva sulla T.I.A. è stata davvero un errore?


Qualche riflessione sulla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 5078 del 16 marzo 2016. Con una recente pronuncia a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha inteso por fine ad una questione, quella dell’assoggettamento o meno della tariffa rifiuti (cd. T.I.A.1) all’imposta sul valore aggiunto, che aveva nel tempo contrapposto le sue sezioni I e V: mentre in tema di crediti privilegiati, infatti, la I sezione aveva più volte sancito l’irrilevanza ai fini I.v.a. dell’eventuale natura tributaria del prelievo sui rifiuti (Cass. n. 5297/2009, n. 5298/2009 e 5299/2009; Cass. n. 12006/2012, n. 12007/2012; Cass. 17768/2012; Cass. 17994/2012), la V sezione aveva invece costantemente statuito la non debenza dell’I.v.a. proprio muovendo dalla natura tributaria (anche) della tariffa rifiuti sostitutiva della Ta.r.s.u. (Cass. 3293/2012; Cass. n. 3756/2012, Cass. 5831/2012). La posizione della V sezione veniva poi avallata nel 2015 anche dalla VI sezione del nostro supremo Giudice con la sentenza n. 4723. Più precisamente, il nostro Supremo Giudice ritiene che l’I.v.a. sulla T.I.A. non sia dovuta per la mancanza di entrambi i presupposti richiesti in tale materia, l’uno in positivo (la sussistenza di un rapporto tra prestazione imponibile e suo corrispettivo: cd. elemento oggettivo) e l’altro in negativo (non costituire […]

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20 giugno 2017


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