IMU: pertinenze e proprietari diversi
Con lo strumento della fusione catastale ai fini fiscali è possibile individuare in modo unitario immobili catastalmente diversi ma utilizzati congiuntamente. Le modalità applicative di tale strumento, utilizzato in presenza di unità immobiliari di fatto congiunte che non possono essere fuse catastalmente in quanto gravate da diritti reali non omogenei, sono state disciplinate dall’Agenzia del Territorio con nota del 21 febbraio 2002, Prot. 15232 e più recentemente con la circolare 27/E/2016. Con detta circolare l’Agenzia osserva “che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare (tramite Docfa, ovvero la procedura per la compilazione dei documenti tecnici catastali, ndr) due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. (…) Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate solo l’inserimento […]
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