Il contratto di locazione con la proprietà dell’area non esclude la servitù di passaggio ed il COSAP
Il TAR del Lazio si è occupato della controversia introdotta da una Associazione culturale, avente ad oggetto l’occupazione di un’area in Roma, in località Piazza Augusto Imperatore, al di sotto di un palazzo condominiale, per l’organizzazione di una mostra/mercato disciplinata dalla Legge Regionale Lazio n.33 del 1999, area per la quale il Comune ha richiesto il pagamento del COSAP. La ricorrente ha impugnato tutti i provvedimenti e le delibere inerenti la pratica in questione, sostenendone la illegittimità per assoluta mancanza del presupposto principale e cioè l’assenza di una SERVITÙ PUBBLICA DI PASSAGGIO sull’area in questione, che avrebbe potuto giustificare l’esercizio di un potere impositivo da parte del Comune. Ad avvalorare l’assunto l’Associazione ha dimostrato la esistenza di un contratto di locazione stipulato con il condominio proprietario del palazzo e del porticato sottostante, dietro pagamento di relativo affitto ed ha sostenuto altresì la non necessità dell’insorgere di una servitù di passaggio in quanto il collegamento del portico alla rete viaria sarebbe assicurato dal marciapiede esterno. A fronte della resistenza del Comune, volta a comprovare la legittimità del proprio operato, il TAR, con la sentenza della Sez. II TER n.7858/2016, ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3446/2015 che su […]
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