IMU: concessione e sub-concessione dei beni demaniali
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto dall’ICI. In merito, infatti, il comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che “l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504”. Visto il richiamo espresso del D.L. n. 201/2011, ai fini IMU, è opportuno osservare che, in merito all’ambito soggettivo, le disposizioni normative, la prassi e la giurisprudenza possono senz’altro essere prese a prestito. È necessario, tuttavia, definire il quadro di riferimento circa il possesso di un bene e i casi particolari a cui, nel corso di questi anni, l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta. Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica specificamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali. Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, d.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Tale soggettività, inoltre, si riflette sia per ciò che riguarda gli […]
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