Illegittima l’irrogazione della sanzione con atto distinto dall’accertamento del tributo


Nella casistica della giurisprudenza tributaria, è capitato d’imbattersi in atti di irrogazione della c.d. “sanzione collegata al tributo cui si riferisce”. Come tali s’intendono le sanzioni per omessa/infedele denuncia o quelle di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97 comminate per l’omesso o parziale o tardivo versamento dei  tributi erariali e locali. Originariamente, la sanzione “collegata al tributo” veniva comminata con un atto distinto dall’accertamento vero e proprio con cui s’intimava il pagamento del tributo attualizzato con gli interessi. Successivamente, il D.Lgs. 472/97 concesse agli enti impositori la facoltà di irrogare la sanzione tributaria, senza previa contestazione, con atto contestuale all’avviso di accertamento o con l’iscrizione a ruolo nei casi di cui all’art. 36-bis D.P.R. n. 602/73 ed all’art. 54-bis D.P.R. n. 633/72. Tuttavia, nella nuova formulazione dell’art. 17 D.Lgs. 472/97, effettuata dal D.L. n. 98/2011 in vigore dal 29/04/2012, è stato perentoriamente disposto che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, a pena di nullità. Pertanto, in ossequio alla disposizione legilativa, è nulla la sanzione non inserita nell’avviso di accertamento o nella cartella di liquidazione a seguito controllo automatizzato. Come chiaramente specificato nella C.M. 05/08/2011 n. 41/E, con il […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »