L’esenzione ICI vale solo per gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da enti non commerciali


La Sez. V Civile della Cassazione, con la sentenza n. 14913/2016, è intervenuta a decidere sul ricorso prodotto da una società di capitali in forma cooperativa, priva di finalità di lucro, proprietaria di un immobile concesso in comodato ad una associazione sportiva, volto ad impugnare la decisione della CTR di conferma della decisione CTP riguardante un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI per l’anno 2005. La ricorrente ha sostenuto di avere diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.504 del 1992, in quanto, nonostante la veste giuridica di società di capitali, non avrebbe potuto svolgere per statuto finalità di lucro ed ha concesso l’immobile ad una associazione sportiva, anch’essa destinata a svolgere attività non commerciali. Insomma, per la ricorrente l’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi degli articoli 2511  e seguenti del c.c., non implica necessariamente l’esercizio di una attività  commerciale, in quanto ciò  che conta è il tipo di attività effettivamente svolta, indipendentemente dalla forma societaria adottata. La Suprema Corte ha ritenuto che l’esenzione invocata (art. 7, c.1 del D.Lgs. n.504/1992) riguarda gli immobili direttamente utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 del DPR n.917/1986 ( cioè enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo […]

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