L’IVA sulla TIA ostacola la tariffa corrispettivo
La nota sentenza della Corte costituzionale 238/2009, che ha bollato la Tariffa Ronchi (TIA 1) come entrata tributaria non assoggettabile all’IVA, rappresenta il più grande ostacolo all’applicazione della nuova tariffa corrispettiva. A distanza di sette anni dalla pronuncia, i cittadini non riescono ad ottenere il rimborso dell’Iva indebitamente versata, se non percorrendo le vie giudiziarie. I gestori, dal canto loro, non dispongono di quelle somme in quanto riversate dall’Agenzia delle Entrate la quale, a suo dire, essendo simile alla Tia 2, la ritiene assoggettabile ad IVA (circolare 3/DF/2010). Affermare che la Tia è tributaria significa, come ha evidenziato la Corte dei Conti (Deliberazione 21/2011 sezione controllo Lombardia e deliberazione 65/2010 sezione controllo Piemonte), applicarne tutte le regole, comprese quelle dell’accertamento e della riscossione con i relativi termini di decadenza, nonché formulare i piani finanziari secondo un’ottica che prevede di computare l’IVA all’inizio e non alla fine. Si perché comunque l’IVA sui costi c’è sempre; anzi, il più delle volte l’effetto derivato è stato la lievitazione del piano finanziario. Dal punto di vista gestionale la disapplicazione dell’IVA ha sconvolto le dinamiche di quei gestori che finanziavano con la TIA i costi previsti nel piano, assumendo l’intera gestione del ciclo produttivo. Tra […]
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