Spetta al giudice tributario disapplicare una norma antielusiva


            COMM.TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA – Sentenza n.1.22.12 Il diniego da parte della Direzione Regionale delle Entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, è un atto definitivo in sede amministrativa, ma con immediata rilevanza esterna, come tale impugnabile con ricorso innanzi alle Commissioni tributarie. Inoltre, il relativo giudizio istituito dinanzi al Giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, per questo, al merito della pretesa, non essendo limitato all’eventuale illegittimità dell’atto stesso. Si ricorda che l’articolo 37 bis, comma 8 del DPR n. 600/1973, prevede la possibilità di disapplicare le norme antielusive restrittive e gravatorie (che comportano il pagamento di maggiori imposte) se il contribuente dimostri che l’operazione dal medesimo prospettata non ha la possibilità di porre in essere un comportamento elusivo. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia dichiarava improcedibile l’istanza presentata da una s.r.l., la quale chiedeva la disapplicazione della normativa antielusiva relativa alle società cosiddette “non operative”, prevista dal comma 4 bis dell’articolo 30 della legge n. 724/94. Con l’istanza, la contribuente rappresentava di essere in un periodo di non normale svolgimento dell’attività prevista dall’oggetto sociale per situazioni di […]

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