La requisizione d’uso per evento sismico non esonera dall’ICI ma incide sul valore


La corte di cassazione, con la sentenza n.21160 del 19 ottobre 2016, ha confermato l’orientamento che ritiene dovuta l’ICI in ragione del fatto che l’area in oggetto – in tutte le particelle catastali di riferimento – ha natura edificabile, in quanto inserita come tale nel PRG. Non deve considerarsi motivo di esenzione la avvenuta requisizione dell’area da parte del Comune a seguito di evento sismico, in quanto deve escludersi che la circostanza possa esimere dal pagamento dell’imposta, “in quanto presupposto dell’imposta è il possesso dei cespite fino alla data di espropriazione e di trasferimento del bene”. Questa affermazione si pone in linea con l’orientamento di legittimità formatosi in tema di ICI su terreni fatti oggetto di occupazione di urgenza nell’ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, ma sulla scorta di considerazioni valevoli anche per l’istituto della requisizione temporanea d’urgenza di bene immobile (c.d. requisizione d’uso). Si è in proposito affermato che: “l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile, in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, continua ad appartenere a lui – tanto che per tal motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre […]

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