Sul risarcimento per l’iscrizione di ipoteca illegittima decide il Giudice civile


L’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria derivante da un debito fiscale spetta al giudice tributario, mentre per il ristoro patrimoniale il contribuente dovrà rivolgersi al giudice ordinario. Nel caso di specie, i contribuenti convenivano in giudizio davanti al Tribunale civile Equitalia sud s.p.a. chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata in proprio danno ai sensi dell’articolo 77 d.p.r. 602/73, previa declaratoria d’illegittimità della stessa e la condanna al risarcimento dei danni materiali, oltre al danno non patrimoniale subito. Il tribunale dichiarava, con sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in forza del disposto dell’articolo 35, comma 26, quinques, del d.l. n.223/2006 che aveva ampliato la categoria degli atti attribuiti alla giurisdizione tributaria includendo anche l’iscrizione ipotecaria. A seguito di appello proposto dagli originali attori la corte di appello adita , in riforma delle impugnata sentenza dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al tribunale Civile. Rilevavano, in particolare, i giudici di appello che l’indagine sulla legittimità della iscrizione ipotecaria integrava “una mera questione pregiudiziale e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale …” Equitalia sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui denuncia la […]

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