Quando e a chi deve applicarsi l’obbligo dell’invio della comunicazione per riscuotere i debiti degli enti locali sotto i mille euro?
Ci si domanda da tempo quale sia la tipologia di debiti per i quali, anche in relazione all’entità, sia obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art.1 comma 544 della legge 228 del 2012 e se tale obbligatorietà, prima di iniziare le procedure esecutive o cautelari sia da riconoscersi anche ai debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex r.d.639/1910 e non solo le cartelle esattoriali di cui all’art. 50 del d.p.r. 602/1973. Il comma 544 dell’ art. 1 della legge 228/2012, oggetto del quesito, recita: “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo’. Al fine di poter chiarire il portato della norma, ne analizzeremo di seguito le parti di cui si compone iniziando a riscontrare come la stessa si […]
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