La TARI per i rimessaggi delle roulottes deve confrontarsi con quella delle altre categorie
Il TAR del Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 11052 del 26 ottobre 2016, ha esaminato il ricorso prodotto dal proprietario di un terreno agricolo nel quale viene esercitata l’attività di rimessaggio delle roulottes, avverso la deliberazione del Comune di Montalto di Castro recante le tariffe della TARI, che ha inserito tale fattispecie nella categoria “aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati e rimessaggi”. La censura mossa dal ricorrente si fonda sulla pretesa violazione dei principi fissati nell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che impongono all’ente di specificare le ragioni poste a supporto della scelta, nonché sulla illegalità, contraddittorietà, eccesso e sviamento di potere, risultando la suddetta tariffa “esorbitante ed arbitraria”, come riconosciuto da alcune sentenze della CTR di Roma. Il Comune ha confutato le censure sostenendo la facoltà dell’Amm.ne di utilizzare “criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti”, essendo riconosciuto all’ente uno spazio di discrezionalità insindacabile in sede giudiziaria, considerata la natura di ATTO GENERALE della delibera impugnata. Il TAR, riconosciuta la competenza del giudice amministrativo a sindacare la legittimità dei provvedimenti del tipo in questione, trattandosi di ATTI AUTORITATIVI, immediatamente lesivi di diritti, ha ricordato che la TARI costituisce una TASSA non commisurabile […]
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