Inesigibilità della riscossione posticipate di due anni: le modifiche del decreto fiscale


Nella fase finale di conversione del decreto fiscale 193/2016 trova spazio l’ennesima proroga delle inesigibilità della riscossione. Il comma 12 bis modifica il comma 684 contenuto nell’articolo 1 della legge 190/2014, la legge che ha riscritto completamente la disciplina delle inesigibilità delle cartelle di pagamento. Per comprendere l’intervento è necessario chiamare in causa gli articoli 19 e 20 del d. lgs 112/99, quella norma che disciplina i rapporti tra gli agenti nazionali della riscossione (ex concessionari) e gli enti impositori. Le liste di carico per la formazione del ruolo e delle successive cartelle accedono alla riscossione privilegiata del dpr 602/73, che detta modi e tempi per la notifica e la scadenza delle cartelle, le conseguenze in caso di inadempimento e lo sviluppo delle misure cautelari ed esecutive. La forma privilegiata, come noto, consente azioni dirette senza l’intervento del tribunale accedendo alle informazioni relative al debitore presenti in anagrafe tributaria. Terminate le attività, l’agente presenta la comunicazione di inesigibilità entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla consegna del ruolo. L’ente impositore ha due anni di tempo (in origine erano tre) per contestare eventuali inadempimenti, secondo le cause di diniego al discarico indicate nel sopra citato articolo 19. […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »