L’imposta di soggiorno non può basarsi solo sul numero di stelle delle strutture alberghiere
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli operatori delle strutture ricettive del Comune di Viareggio hanno chiesto l’annullamento della deliberazione n. 15 del 2914 con la quale il Commissario Prefettizio ha rideterminato la misura dell’imposta di soggiorno, applicando le tariffe massime previste dagli articoli 4 del decr.legisl. n. 23/2011 e 13 del D.L. n.201/2011, basate esclusivamente sulla classsificazione per numero di stelle delle strutture stesse. Il Ministero dell’Interno, intervenendo nel giudizio, ha eccepito che il legislatore non ha previsto un rigido collegamento percentuale tributo-costo del pernottamento, né l’incidenza della variazione del prezzo con riferimento alla bassa od alta stagione di pernottamento, ma solo una graduazione dell’imposta secondo un principio di carattere tendenziale, quale può essere, ad esempio, quello della classificazione delle diverse tipologie delle strutture. Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione esprimendo il proprio PARERE n.02383/2016 della Sezione Prima. In primo luogo il Consesso ha rilevato che per espressa disposizione di legge gli operatori alberghieri non sono soggetti passivi del tributo, che colpisce direttamente gli ospiti delle strutture, bensì solo incaricati della riscossione nei confronti dei clienti. Ciò non toglie che i ricorrenti abbiano un interesse a contestare il provvedimento in quanto gli effetti si riflettono sulla […]
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