Sulle violazioni del Codice della Strada decide il giudice del luogo ove ha sede la polizia municipale


Un cittadino ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace avverso l’accertamento della Polizia Municipale per violazione degli articoli 126 bis e 180/8 del Codice della Strada. Il Comune ha resistito eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito a seguito della omissione da parte del ricorrente della dichiarazione sui dati del conducente prescritta dalla legge. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso ed il Tribunale ha confermato la sentenza impugnata con la motivazione che il giudizio era stato correttamente incardinato dinanzi al giudice di residenza del proprietario del veicolo, non essendo stata effettuata la immediata contestazione nel luogo di accertamento della violazione principale, per cui l’omessa segnalazione del soggetto alla guida era in astratto imputabile al proprietario ed inoltre il tempestivo pagamento della sanzione lasciava desumere che fosse egli stesso alla guida. Nel ricorso per Cassazione lo stesso Comune ha sostenuto la illegittimità delle motivazioni della sentenza in quanto l’ingiunzione era stata emessa nel proprio territorio ed a questa Polizia il proprietario avrebbe dovuto comunicare l’identità del soggetto alla guida in risposta al verbale, e la competenza a decidere sarebbe stata appunto del giudice del luogo di emissione dell’atto. La Cassazione, con la sentenza della Sezione II Civile n. […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »