Il TAR nega il diritto del Ministero Finanze ad impugnare le delibere di aumento delle aliquote dei tributi comunali
Il Ministero delle Finanze ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la delibera del Comune di Voghera recante la determinazione delle aliquote di imposte e tasse adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per l’anno 2015 era fissato al 30 luglio 2015. Il ricorso è stato prodotto ai sensi dell’articolo 52, comma 4, d.lgs. n. 446/1997 ed è stato chiesto l’annullamento della delibera per violazione dell’art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Il TAR, con la sentenza n. 02259 del 19 0tt0bre 2016, ha ritenuto che la questione debba essere risolta alla luce del dettato della Legge di stabilità n. 208/2015 che all’articolo 1, comma 26, ha stabilito l’inefficacia degli atti e delle delibere degli enti locali recanti aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015, sospensione non applicabile alla TARI ed agli enti in predissesto. Per effetto di tale disposizione il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo sospesa ex lege l’efficacia di tali deliberazioni. Però, ad avviso del TAR, la disposizione dell’art. 52, comma 4, del citato decreto n.446/1997, legittima il Ministero delle Finanze ad impugnare “i regolamenti delle entrate tributarie” nulla dicendo in ordine alle […]
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