Il possesso dei requisiti della ruralità deve essere dimostrato dal proprietario dell’immobile


Sul ricorso prodotto dal Comune di Pistoia avverso la sentenza della CTR di Firenze di annullamento di un avviso di accertamento ICI 2006 a seguito di riclassamento di alcune unità immobiliari ex art. 1, commi 336-337 della Legge n. 311/2004, la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 24368/2016, pubblicata il 29 novembre 2016. Secondo la sentenza CTR impugnata la ruralità del fabbricato, oggetto dell’accertamento, derivava dalla esistenza di un contratto di mezzadria dal quale si evinceva la strumentalità dell’immobile al servizio della attività agricola, in armonia con il dettato dell’art. 9, comma 3, del D.L.n. 557/1993. Il Comune ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione di tutta la normativa di riferimento. La Cassazione ha proceduto ad una attenta disamina delle disposizioni legislative attinenti alla fattispecie, osservando in primo luogo che l’art. 7, c-2 bis del D.L. n. 70/2011 ha conferito ai contribuenti la facoltà di presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle classi A/6 e D/10 (a seconda della destinazione ad abitazione o strumentale) con una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti della ruralità in via continuativa a decorrere dal quinto anno prima della domanda. Con il successivo art. 3, comma 14 bis […]

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