Il cartello pubblicitario in vista dell’autostrada viola il codice della strada
Con riferimento ad una ordinanza ingiunzione recante la sanzione applicata ai sensi dell’articolo 23, commi 7 e 13 del Codice della strada per la installazione di un cartellone pubblicitario visibile dal raccordo autostradale Chieti/Pescara, opposta dalla società pubblicitaria, il Tribunale di Chieti, confermando la decisione del giudice di pace, l’ha annullata sul presupposto che la collocazione era stata autorizzata dal Comune e per il fatto che il manufatto, pur essendo visibile dall’autostrada, non interferiva con i segnali posti sul raccordo e, quindi, non poteva derivarne alcun pericolo per gli utenti delle strade limitrofe. La Cassazione, su ricorso della Prefettura, con la sentenza n.25884/2016, ha annullato la decisione del Tribunale perché il principio dell’assenza di ogni elemento di pericolosità su cui la stessa si basa, non trova giustificazione nel contenuto dell’articolo 23 del codice della strada il quale prescrive “ il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”, il cui rigore viene temperato, nel prosieguo del testo del comma, da una serie di previsioni derogative riferite alle aree di servizio o di parcheggio, ai segnali indicanti servizi agli utenti, alle insegne di esercizio, ai cartelli […]
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