Imposta di soggiorno per la Regione Valle d’Aosta: la disciplina e la regolamentazione comunale


L’imposta di soggiorno è stata istituita dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 maggio 2011 (federalismo fiscale municipale) e prevede che i comuni capoluoghi di Provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni incusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo  gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e, con regolamento comunale, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. Con Legge regionale 12/12/2011, n. 30, art. 32, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del D.Lgs 23/11 (che prevede come nelle regioni a statuto speciale le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il D.Lgs 23/11 siano stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione) la Regione Val d’Aosta stabiliva che a decorrere dal 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »