Imposta di soggiorno per la Regione Valle d’Aosta: la disciplina e la regolamentazione comunale
L’imposta di soggiorno è stata istituita dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 maggio 2011 (federalismo fiscale municipale) e prevede che i comuni capoluoghi di Provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni incusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e, con regolamento comunale, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. Con Legge regionale 12/12/2011, n. 30, art. 32, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del D.Lgs 23/11 (che prevede come nelle regioni a statuto speciale le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il D.Lgs 23/11 siano stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione) la Regione Val d’Aosta stabiliva che a decorrere dal 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno […]
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