L’ICI per le aree edificabili in zone di espansione residenziale ed attrezzate per parco giochi e sport
La CTR del Veneto ha rigettato l’appello di un CONSORZIO avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI per le annualità 2001/2003 riguardanti aree ricomprese in zona residenziale di espansione ed aree attrezzate per parco giochi, sport e strade. La decisione riteneva che l’assoggettamento ad ICI fosse giustificata dalla edificabilità delle aree e nella considerazione che gli ACCERTAMENTI risultavano congruamente motivati con l’indicazione dei dati catastali, superfici, entità e valore venale sulla base stime dell’Ufficio Tecnico comunale. Il Consorzio ha prodotto ricorso per Cassazione sulla base di varie censure inerenti la sentenza impugnata. La prima censura riguarda il fatto che la decisione CTR ha dichiarato la imponibilità delle aree inserite nel PRG malgrado fosse prevista la possibilità di edificare solo un Impianto sportivo ad esclusivo uso pubblico e non per lo sfruttamento da parte del privato. La Suprema Corte ha ritenuto di ribadire i principi affermati in precedenti sentenze secondo i quali il concetto di edificabilità va riconosciuto non solo quando questa risulti dagli strumenti urbanistici, ma anche quando sullo stesso terreno esistano effettive possibilità di costruzione e l’esistenza di eventuali vincoli non sottrae le aree al regime fiscale, incidendo solo sulla concreta determinazione del […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza