Per gli immobili inagibili le agevolazioni ICI fino all’iscrizione in catasto
La controversia, che ha formato oggetto della sentenza di Cassazione n. 26054 del 16 dicembre 2016, concerne l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi d’accertamento e liquidazione per il pagamento dell’ICI per gli anni dal 1999 al 2000; la ricorrente ha evidenziato l’inagibilità degli immobili oggetto d’imposizione, in quanto ancora in corso di costruzione negli anni in contestazione, invocando la riduzione dell’imposta al 50%, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8. Il comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia tributaria, con particolare riguardo agli artt. 2 e 8 del d.gs. n. 504/92 , in quanto i giudici d’appello avrebbero ridotto al 50% l’imposta dovuta, trattandosi d’immobile in corso di costruzione, laddove ai fini del presupposto d’imposta ICI (che è l’oggetto della controversia), rileverebbe l’accatastamento del bene e non già il certificato di abitabilità che può essere rilasciato anche successivamente all’accatastamento, come nella fattispecie; infatti, l’accatastamento costituirebbe il momento dell’esistenza dell’immobile ai fini fiscali e, poiché gli immobili oggetto di controversia erano iscritti in catasto dal 1999, senza contestazione avverse, era, pertanto, dovuta tutta l’imposta per come accertata nell’atto impositivo impugnato. Il motivo di ricorso principale è fondato. È, infatti, principio consolidato della Corte di cassazione , […]
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