L’Agente della riscossione risponde al Comune delle somme non riscosse per ritardi o negligenza
Nel corso del giudizio di conto presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria, la Corte dei Conti, allo scopo di verificare se Equitalia sud spa, nella veste di Agente della riscossione delle entrate per conto di un Comune, sia incorsa per propria colpa in ipotesi che abbiano determinato una perdita del credito in capo all’Ente impositore, ha proceduto ad una disamina della normativa che disciplina gli obblighi dell’Agente stesso: in particolare, il richiamo all’art. 1, comma 163, della Legge n. 196/2006 il quale stabilisce che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo”. La natura di titolo esecutivo (quale atto proprio del concessionario della riscossione) è insita sia nella cartella esattoriale, sia nella ingiunzione ex R.D. n.629/1910 ed il concessionario deve rispondere di eventuali ritardi o negligenze nell’espletamento dell’incarico. Trova, quindi, applicazione la norma che non riconosce il diritto al discarico delle somme affidate nei casi in cui: sia decorso il termine di decadenza di cinque anni per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte dell’ente impositore; gli importi per i quali […]
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