Gli obblighi di pubblicazione delle delibere IMU – TASI – TARI e TARIP
Con la nascita dell’IMU e della successiva IUC, il legislatore ha individuato nuove regole per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell’efficacia delle stesse. Le modifiche normative hanno in realtà coinvolto diverse entrate locali, compresa la tariffa corrispettiva sui rifiuti, soprattutto dopo che la nota ministeriale del 22 febbraio 2014 chiamava all’ordine anche le delibere in materia di Tarip e di cosap. Tuttavia, il mancato rispetto dell’adempimento produce effetti diversi. Le norme riferite all’IMU e alla TASI sono contenute nel comma 13 dell’articolo 13 del dl 201/2011 e nel comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013. Specularmente sanciscono l’obbligo di trasmettere, entro il 14 ottobre ai fini della successiva pubblicazione entro il 28 dicembre, i regolamenti e la delibera di approvazione delle aliquote come condizione di efficacia. Come noto, mentre in acconto si utilizzano le aliquote dell’anno precedente, al momento del saldo, si utilizzano i nuovi atti ma solo se rispettano la suddetta condizione di efficacia, finalizzata a fornire al contribuente tutti gli elementi utili in tal senso. Per quanto riguarda gli altri tributi, quindi TARI, ICP, TOSAP, Imposta sogg, si deve rispettare l’indicazione del comma 15 dell’articolo 13 del dl 201/2011 che ha previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza