IMU ed immobili di società fallita


In materia fallimentare, stante il definitivo riconoscimento dell’ICI e dell’IMU, come di tutti i tributi locali, quali crediti privilegiati, possono ben applicarsi i principi di riconoscimento della debenza da tempo individuati dalla Corte di Cassazione. La Corte, con la sentenza 24 ottobre 2005 n. 20575, ha affermato il principio secondo cui gli immobili compresi nel fallimento sono regolarmente soggetti all’ICI e nessuna variazione interessa la modalità di calcolo della base imponibile. L’obbligo della dichiarazione e del pagamento sorge, in capo al curatore, soltanto nel momento della vendita del bene (con decorrenza del periodo dei tre mesi dalla data del decreto di trasferimento), non avendo alcun obbligo in precedenza. Per i giudici di Piazza Cavour, il fabbricato che ricade nel fallimento non è un bene escluso o esente né un bene per il quale è utilizzabile un criterio diverso di determinazione della base imponibile anche perché la (scarna) normativa prevista in tema di ICI e fallimento è quella dell’art. 10, comma 6 D.lgs. n. 504 del 1992 che è espressamente rubricato Versamenti e dichiarazioni e risulta quindi applicabile l’unico principio fissato dal legislatore che è quello dei criteri fissati all’art. 5 – rubricato Base imponibile. Il riferimento, nel comma 6 dell’art. […]

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20 giugno 2017


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