Il fermo fiscale del veicolo non esenta dal pagamento della tassa automobilistica regionale
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, nel corso di un giudizio promosso da un cittadino avverso la cartella per il pagamento della tassa automobilistica regionale, che riteneva non dovuto in quanto durante il periodo richiesto il veicolo era gravato da £fermo amministrativo”, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della Legge Regionale n. 35/2012, che sarebbe in contrasto con gli articoli 117, comma secondo e 119, secondo comma. Della Costituzione in relazione all’art. 5, comma 36, del D.L. n.953/1982. Secondo la CTP la citata disposizione regionale nel prescrivere che “la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di credito di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario violerebbe gli articoli 117 e 119 della Costituzione, in quanto derogatoria della norma dell’art. 5 del citato D.L. n. 953/1982 che prevede la espressa esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica; e, peraltro, la tesi sarebbe suffragata dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n.288/2012 su analoga materia per la Regione Marche. La Corte delle Leggi ha dichiarato la infondatezza delle motivazioni formulate dalla CTP bella considerazione della diversità tra “FERMO AMMINISTRATIVO” dell’autovettura previsto dal Nuovo Codice della Strada […]
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